Art. 36.
(Autorizzazione alla vendita,
all'acquisto e all'uso).

      1. I titolari di punti vendita di prodotti fitosanitari hanno l'obbligo di ottenere le

 

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autorizzazioni previste dalla presente legge entro due anni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le amministrazioni provinciali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono organizzare i corsi di cui agli articoli 15 e l7, relativi al rilascio delle autorizzazioni al commercio e alla patente necessaria per l'acquisto dei prodotti fitosanitari.
      3. I soggetti interessati all'acquisto o all'uso di prodotti fitosanitari necessari per la conduzione dei fondi agricoli, devono ottenere il rilascio della patente di cui all'articolo 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.